Egregi Signori, di seguito si fornisce un riassunto con le principali novità in materia fiscale e di agevolazioni, contenute nella L. 30.12.2024 n. 207 (legge di bilancio 2025), in vigore dal 1° gennaio 2025 * * * Art. 1 co. 2 e 3 - Riforma IRPEF - Scaglioni, detrazioni e “trattamento integrativo” Vengono messe a regime le disposizioni relative alla riforma dell’IRPEF previste dalla legge di bilancio 2024. Riduzione degli scaglioni IRPEF Gli scaglioni di reddito imponibile passano da quattro a tre: - fino a 28.000 euro: 23%; - da 28.000 a 50.000 euro: 35%; - oltre 50.000 euro: 43%. Detrazioni per redditi di lavoro dipendente La detrazione d'imposta per i redditi di lavoro dipendente (escluse le pensioni) e alcuni redditi assimilati aumenta da 1.880 a 1.955 euro per redditi complessivi fino a 15.000 euro. Trattamento integrativo della retribuzione Le somme riconosciute come trattamento integrativo per i redditi di lavoro dipendente (escluse le pensioni) e alcuni redditi assimilati, con reddito complessivo fino a 15.000 euro, saranno erogate a condizione che l'imposta lorda superi la detrazione spettante, diminuita di 75 euro rapportati al periodo di lavoro nell'anno. Art. 1 co. 4 - 9 – Riduzione del “cuneo fiscale” per i lavoratori dipendenti La Legge di Bilancio 2025 introduce un nuovo meccanismo per ridurre il cuneo fiscale dei lavoratori dipendenti. Questo non si baserà più sull'esonero dei contributi IVS a carico del lavoratore, ma sarà di natura fiscale, con il riconoscimento di un bonus o di un'ulteriore detrazione. - Bonus: spetta ai lavoratori con reddito complessivo fino a 20.000 euro, con percentuali variabili in base al reddito; - Ulteriore detrazione: per i lavoratori con reddito complessivo tra 20.000,01 e 40.000 euro, con importi variabili in base al reddito. Il bonus e l'ulteriore detrazione saranno riconosciuti automaticamente dai sostituti d'imposta durante l'erogazione delle retribuzioni. Art. 1 co. 10 – Detrazioni IRPEF per oneri, limitazioni in base al reddito complessivo e al numero di figli a carico Con il nuovo art. 16-ter del TUIR, viene previsto un riordino delle detrazioni per oneri, mediante un nuovo metodo di calcolo delle detrazioni fiscali parametrato al reddito e al numero di figli fiscalmente a carico nello stesso nucleo familiare. Ambito soggettivo Le novità si applicano alle sole persone fisiche con un reddito complessivo superiore a 75.000 euro. Nulla cambia per i soggetti con un reddito complessivo inferiore o pari a 75.000 euro. Determinazione del reddito complessivo Il reddito complessivo rilevante è quello al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze. Ambito oggettivo: Le novità riguardano tutti gli oneri e le spese per i quali il TUIR o altre disposizioni normative prevedono una detrazione dall’imposta lorda, sostenuti dal 1° gennaio 2025, salvo alcune eccezioni. Oneri esclusi: - non rientrano tra gli oneri detraibili le spese sanitarie agevolate, le somme investite nelle start-up innovative e nelle PMI innovative, e gli interessi passivi dei mutui contratti fino al 31 dicembre 2024; - sono escluse anche le spese sostenute fino al 31 dicembre 2024 che consentono di beneficiare di agevolazioni ripartite in più rate annuali, come gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici; - i premi di assicurazione stipulati fino al 31 dicembre 2024 non rientrano tra gli oneri detraibili per i quali si applica il nuovo limite. Modalità di calcolo delle detrazioni IRPEF: Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2025, per i soggetti con un reddito complessivo superiore a 75.000 euro, sono previsti due limiti: quello stabilito da ciascuna norma agevolativa e il nuovo limite massimo di spesa introdotto dall’art. 16-ter del TUIR. Il nuovo limite massimo di spesa è determinato moltiplicando l’importo base di spesa detraibile per un coefficiente in relazione al numero di figli fiscalmente a carico. L’importo base è pari a 14.000 euro per redditi complessivi superiori a 75.000 euro ma non superiori a 100.000 euro, e 8.000 euro per redditi complessivi superiori a 100.000 euro. Il coefficiente varia in base al numero di figli a carico: 0,50 senza figli, 0,70 con un figlio, 0,85 con due figli, e 1 con più di due figli o almeno un figlio disabile. Art. 1 co. 11 – Modifiche alle detrazioni per carichi di famiglia A partire dal 1° gennaio 2025, vengono apportate alcune modifiche alla disciplina delle detrazioni IRPEF per carichi di famiglia, di cui all’art. 12 del TUIR. Abolizione delle detrazioni per figli non disabili sopra i 30 anni: - le detrazioni spettano solo per i figli di età compresa tra 21 e 30 anni non disabili; - le detrazioni continuano a spettare per i figli con disabilità accertata di età pari o superiore a 21 anni; - Le detrazioni per i figli con meno di 21 anni sono sostituite dall’assegno unico e universale; Detrazioni per figli del coniuge deceduto: Le detrazioni spettano anche per i figli del solo coniuge deceduto, a condizione che convivano con il coniuge superstite; Comunicazione dei dati dei familiari: I lavoratori dipendenti, pensionati e titolari di redditi assimilati devono comunicare tempestivamente al sostituto d’imposta i dati dei familiari per i quali non spettano più le detrazioni (es. figli con più di 30 anni non disabili, altri familiari non conviventi, familiari residenti all’estero). L’omissione di tale comunicazione comporta una sanzione da 250 a 2.000 euro. Il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi per restituire le maggiori detrazioni non spettanti riconosciute dal sostituto d’imposta. Art. 1 co. 12 – Causa di esclusione dal regime forfetario Il regime forfetario non è applicabile se sono percepiti redditi di lavoro dipendente e assimilati, di cui agli artt. 49 e 50 del TUIR, eccedenti l’importo di 30.000 euro. Il periodo da considerare per il calcolo del limite è l’anno precedente a quello in cui si intende accedere o permanere nel regime. Per il solo anno 2025, questa soglia viene incrementata a 35.000 euro. Pertanto, per utilizzare il regime nel 2025, occorre considerare i redditi percepiti nel 2024. Se il limite di 35.000 euro è superato, il soggetto non può applicare il regime per il 2025. Art. 1 co. 13 – Spese scolastiche, aumento del limite Viene elevato a 1.000 euro il limite massimo delle spese sostenute per la frequenza scolastica dei figli che possono beneficiare della detrazione IRPEF del 19% di cui alla lett. e-bis) dell’art. 15 co. 1 del TUIR. Art. 1 co. 16 – Modifiche alla deducibilità dell’avviamento e altre attività immateriali La deducibilità delle quote di ammortamento pregresse relative al valore dell’avviamento e delle altre attività immateriali, che hanno dato luogo all’iscrizione di attività per imposte anticipate (DTA), viene nuovamente modificata. In particolare, la deduzione delle quote previste per i periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2025 e al 31 dicembre 2026 viene differita. Le nuove misure di deducibilità (ai fini IRES e IRAP) sono le seguenti: - 0% per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025; - 3,25% per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2026; - 20,58% per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2027; - 13,58% per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2028; - 13,59% per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2029. Le quote di ammortamento previste precedentemente al 1° gennaio 2019 restano invariate se di minore ammontare rispetto a quelle rideterminate. In tal caso, la differenza è deducibile nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2029. Art. 1 co. 19 e 20 – Ricalcolo degli acconti È prevista la rideterminazione degli acconti per i periodi d’imposta dal 2025 al 2029, per tenere conto delle modifiche in materia di deduzione delle quote di svalutazioni e perdite su crediti, ammortamento dell’avviamento e altre attività immateriali, componenti reddituali derivanti dall'IFRS 9, perdite d’impresa ed eccedenze ACE. Art. 1 co. 24 - 29 – Regime di tassazione delle cripto-attività A partire dal 1° gennaio 2026, l'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri proventi derivanti dalle cripto-attività sarà del 33%. Inoltre, viene eliminata la franchigia reddituale di 2.000 euro e reintrodotto un regime transitorio di affrancamento con imposta sostitutiva del 18% alla data del 1° gennaio 2025. Art. 1 co. 30 – Rivalutazione del costo fiscale dei terreni e delle partecipazioni Il regime che prevede la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni (quotate e non quotate) e dei terreni (agricoli ed edificabili) viene stabilizzato. Attraverso il versamento dell’imposta sostitutiva, sarà consentito a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia di rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni e dei terreni posseduti alla data del 1° gennaio di ciascun anno al di fuori dell’ambito d’impresa, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite. Modalità di rivalutazione Per le partecipazioni e i terreni posseduti al 1° gennaio di ciascun anno, il termine per gli adempimenti necessari è il 30 novembre successivo. Per perfezionare l’operazione, occorre che: - un professionista abilitato rediga e asseveri la perizia di stima della partecipazione non quotata o del terreno; - il contribuente versi l’imposta sostitutiva per l’intero ammontare o, in caso di rateizzazione, la prima rata. Per le partecipazioni quotate, è possibile assumere il valore normale determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre dell’anno precedente. Nuova aliquota unica del 18% per l’imposta sostitutiva Dal 2025, la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni e dei terreni prevede l’applicazione di un’imposta sostitutiva con aliquota unica del 18%. Versamento dell’imposta sostitutiva L’imposta sostitutiva del 18% deve essere versata: - Per l’intero ammontare, entro il 30 novembre dell’anno di riferimento della rivalutazione. - Oppure, in caso di opzione per il versamento rateale, in tre rate annuali di pari importo, con interessi del 3% annuo sulle rate successive alla prima. La rideterminazione del costo fiscale di terreni e partecipazioni si perfeziona con il versamento, entro il 30 novembre, del totale dell’imposta sostitutiva dovuta o della prima rata. Art. 1 co. 37 – Estromissione agevolata dell’immobile strumentale dell’imprenditore individuale È stata riaperta la disciplina agevolativa che consente agli imprenditori individuali di trasferire l’immobile strumentale dalla sfera imprenditoriale a quella personale con un’imposizione ridotta. Possono beneficiare delle agevolazioni gli imprenditori in attività sia al 31 ottobre 2024 sia al 1° gennaio 2025. L’estromissione riguarda gli immobili strumentali per natura e per destinazione, posseduti al 31 ottobre 2024 e al 1° gennaio 2025. La plusvalenza derivante dall’estromissione è soggetta a un’imposta sostitutiva dell’8%, con la possibilità di determinare la plusvalenza utilizzando il valore catastale dell’immobile. L’operazione deve avvenire tra il 1° gennaio 2025 e il 31 maggio 2025, con il pagamento dell’imposta sostitutiva per il 60% entro il 30 novembre 2025 e per il restante 40% entro il 30 giugno 2026. Art. 1 co. 54 e 55 – Interventi di recupero edilizio È stata rimodulata l’aliquota della detrazione IRPEF per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio ai sensi dell’art. 16-bis del TUIR. Aliquote per le spese sostenute dal 1° gennaio 2025 - Per i proprietari o titolari di diritti reali che adibiscono l’unità immobiliare ad abitazione principale: - 50% per le spese sostenute nel 2025, con un limite massimo di spesa agevolata di 96.000 euro; - 36% per le spese sostenute negli anni 2026 e 2027, con un limite massimo di spesa agevolata di 96.000 euro; - Per gli interventi su unità immobiliari diverse dall’abitazione principale, con un limite di spesa agevolata non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare: - 36% per le spese sostenute nel 2025; - 30% per le spese sostenute negli anni 2026 e 2027; Sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza con aliquota del 50% Ai sensi dell’art. 16-bis co. 3-bis del TUIR, la detrazione continua a spettare nella misura del 50% per gli interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione, anche per le spese sostenute dal 1° gennaio 2025. Caldaie alimentate a combustibili fossili Dal 1° gennaio 2025, non godono più dell’agevolazione di cui all’art. 16-bis del TUIR le spese sostenute per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili. Questa esclusione è necessaria per dare attuazione alla direttiva UE 24 aprile 2024 n. 1275 (c.d. “Case green”). Art. 1 co. 55 – Interventi di riduzione del rischio sismico (sismabonus) e di riqualificazione energetica (ecobonus) Le aliquote della detrazione IRPEF/IRES per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (ecobonus) e per gli interventi di riduzione del rischio sismico (sismabonus) vengono allineate a quelle previste per gli interventi di recupero edilizio. Le caldaie alimentate a combustibili fossili, dal 1° gennaio 2025 non godono più dell’ecobonus le spese sostenute per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili. Art. 1 co. 55 – Bonus mobili, proroga Viene prorogato anche per l’anno 2025 il c.d. “bonus mobili”, di cui all’art. 16 co. 2 del DL 63/2013, mantenendone inalterata la disciplina che prevede una detrazione IRPEF del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo “dell’immobile oggetto di ristrutturazione”. Art. 1 co. 56 – Superbonus Sono stati introdotti ulteriori requisiti per beneficiare del superbonus con aliquota del 65% per le spese sostenute nel 2025. Per accedere all'agevolazione, è necessario che entro il 15 ottobre 2024: - Sia presentata la CILA-S per interventi diversi da quelli effettuati dai condomìni. - Sia presentata la CILA-S e adottata la delibera assembleare per gli interventi effettuati dai condomìni. - Sia presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo per interventi di demolizione e ricostruzione. Questi requisiti non riguardano i regimi speciali che mantengono l'aliquota al 110% anche nel 2025. Inoltre, è possibile "spalmare" in 10 quote annuali il superbonus relativo alle spese sostenute nel 2023, anziché in quattro. L'opzione è irrevocabile e deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi integrativa per il 2023, presentabile entro il termine per la dichiarazione dei redditi del 2024. Art. 1 co. 68 – 71 – Esenzione dall’imposta ipotecaria La legge di bilancio 2025 introduce esenzioni dall’imposta ipotecaria per specifiche situazioni nelle zone dove opera il sistema tavolare di pubblicità immobiliare. Nei territori soggetti al sistema tavolare, è prevista l’esenzione dall’imposta ipotecaria per gli atti di cancellazione di diritti di usufrutto, uso o abitazione iscritti a favore di persone decedute a partire dal 1° gennaio 2025. È prevista l’esenzione dalle imposte ipotecarie per gli atti di annotazione e cancellazione nel libro fondiario dei vincoli relativi all’edilizia abitativa agevolata e agli immobili convenzionati o riservati ai residenti nella Provincia autonoma di Bolzano. Art. 1 co. 58 – Reverse Charge nel settore della logistica Per le prestazioni di servizi caratterizzate da prevalente utilizzo di manodopera presso la sede del committente, rese nei confronti di imprese di trasporto e movimentazione di merci, è previsto il meccanismo del reverse charge, subordinato al rilascio di una misura di deroga alla direttiva IVA da parte del Consiglio dell’Unione europea. In attesa di tale deroga, è introdotto un regime transitorio opzionale in cui il versamento dell’IVA è a carico del committente. Art. 1 co. 74 – 77 – Corrispettivi e strumenti di pagamento elettronico Dal 1° gennaio 2026, gli strumenti che consentono la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi (es. registratori telematici) devono garantire anche la piena integrazione con il processo di pagamento elettronico. I dati dei pagamenti elettronici giornalieri saranno registrati e trasmessi insieme ai dati dei corrispettivi, con un vincolo di collegamento tecnico tra gli strumenti di invio dei corrispettivi e quelli di accettazione dei pagamenti elettronici. Le sanzioni per la violazione degli obblighi di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi sono adeguate di conseguenza. Le nuove disposizioni si applicano dal 1° gennaio 2026. Art. 1 co. 78 – Indicazione del CIN nelle dichiarazioni fiscali e nella Certificazione unica I provvedimenti di approvazione della modulistica fiscale adottati dall’Agenzia delle Entrate dovranno definire le modalità di indicazione del CIN nelle dichiarazioni fiscali e nella Certificazione unica. Il CIN è il codice che, a norma dell’art. 13-ter del DL 145/2023, devono dotarsi: - le unità immobiliari a uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche. - le unità immobiliari a uso abitativo destinate alle locazioni brevi di cui all’art. 4 del DL 50/2017. - le strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere. I provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate che approvano la modulistica fiscale dovranno definire le modalità con cui indicare il CIN: - nelle dichiarazioni fiscali. - nella Certificazione unica. Inoltre, il CIN dovrà essere indicato nelle comunicazioni degli intermediari di cui all’art. 4 co. 4 del DL 50/2017, in tema di locazioni brevi. Art. 1 co. 81 lett. A), 82 e 83 – Obbligo di tracciabilità delle spese di trasferta per le imprese Dal 2025, i rimborsi delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto (taxi o noleggio con conducente) non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente se i pagamenti sono eseguiti con metodi tracciabili, come versamenti bancari o postali, carte di debito, credito e prepagate, assegni bancari e circolari. Lo stesso obbligo di pagamento tracciabile è previsto per la deducibilità delle spese dal reddito d’impresa e dalla base imponibile IRAP. Art. 1 co. 81 lett. b), 82 e 83 – Obbligo di tracciabilità delle spese di trasferta per i professionisti Anche per gli esercenti arti e professioni, le spese per prestazioni alberghiere, somministrazione di alimenti e bevande, viaggio e trasporto (taxi o noleggio con conducente), addebitate analiticamente al committente, e i rimborsi analitici per le trasferte dei dipendenti o lavoratori autonomi, sono deducibili dal reddito d’impresa e dalla base imponibile IRAP se eseguite con strumenti tracciabili. La disposizione si applica dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024. Art. 1 co. 81 lett. d), 82 e 83 – Obbligo di tracciabilità delle spese di rappresentanza e omaggi Le spese di rappresentanza e quelle per omaggi divengono deducibili (ai fini del reddito d’impresa e della base imponibile IRAP) solo se sostenute con versamento bancario o postale ovvero mediante carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari. Art. 1 co. 84 - 85 – Blocco dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni, salari e stipendi Le pubbliche amministrazioni, prima di effettuare pagamenti superiori a 5.000 euro, devono verificare se ci sono carichi di ruolo pendenti effettuando una segnalazione all’Agenzia delle Entrate-Riscossione. In caso di verifica positiva, il pagamento viene sospeso e l’importo dovuto viene direttamente pignorato. Per le somme dovute a titolo di salario, stipendio o altre indennità inerenti al rapporto di impiego, comprese quelle dovute a titolo di licenziamento, la verifica opera per pagamenti superiori a 2.500 euro. Tuttavia, il pignoramento può essere disposto solo se i carichi di ruolo sono di ammontare almeno pari a 5.000 euro. Rimangono in vigore i limiti al pignoramento di salari e stipendi previsti dal Codice di procedura civile. Le novità si applicano ai pagamenti di salari, stipendi e altre indennità da effettuarsi a partire dal 1° gennaio 2026. Art. 1 co. 107 - 111 – Bonus elettrodomestici Per l'anno 2025, è previsto un contributo per l'acquisto di elettrodomestici ad alta efficienza energetica (classe B o superiore) prodotti nell'Unione europea, con contestuale smaltimento dell'elettrodomestico sostituito. Il contributo copre fino al 30% del costo, con un massimo di 100 euro per elettrodomestico, elevato a 200 euro per nuclei familiari con ISEE inferiore a 25.000 euro. I criteri e le modalità di erogazione saranno definiti con un successivo decreto ministeriale. Art. 1 co. 112 - 115 – Fondo garanzia prima casa Il Fondo di garanzia opererà al 50% del capitale solo per giovani coppie, famiglie monogenitoriali con figli minori, conduttori di alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari e giovani under 36. Proroga della disciplina “speciale” Prorogato al 31 dicembre 2027 il regime “speciale” che consente di accedere alla garanzia fino all’80% per le stesse categorie, con ISEE non superiore a 40.000 euro e finanziamenti con limite di finanziabilità superiore all’80%. Proroga per famiglie numerose Prorogate al 31 dicembre 2027 le estensioni per famiglie numerose con ISEE fino a 50.000 euro. Per queste categorie, la garanzia è rilasciata fino al 90% per mutui superiori all’80% del prezzo d’acquisto. Art. 1 co. 116 – Agevolazione prima casa, alienazione nei due anni Il termine entro il quale è possibile alienare la "ex" prima casa senza perdere l’agevolazione applicata in sede di acquisto immobiliare è stato elevato a due anni. Agevolazione prima casa L’agevolazione prima casa consente di usufruire di un trattamento di favore in caso di acquisto dell’abitazione (escluse le categorie catastali A/1, A/8 o A/9): - Imposta di registro del 2% (minimo 1.000 euro) e imposte ipotecaria e catastale fisse di 50 euro ciascuna. - IVA del 4% e imposte ipotecaria e catastale fisse di 200 euro ciascuna. Condizioni per l’agevolazione Tra le condizioni necessarie, una richiede che il contribuente dichiari di non essere titolare di diritti su altra casa di abitazione acquistata con le agevolazioni prima casa. Dal 1° gennaio 2016, è stata introdotta una moratoria che consente di applicare il beneficio anche se il contribuente è ancora titolare dell’abitazione già acquistata col beneficio, purché la alieni entro un anno dalla data dell’atto. Termine esteso a 2 anni La legge di bilancio 2025 ha raddoppiato il termine per la rivendita, portandolo a 2 anni. Pertanto, dal 1° gennaio 2025, chi compra la prima casa essendo ancora titolare di un immobile già acquistato col beneficio, avrà 2 anni di tempo per alienarlo senza perdere il beneficio sul nuovo acquisto. Decadenza In caso di mancata alienazione nel termine biennale, si verifica la decadenza dall’agevolazione, con la conseguente applicazione dell’imposta integrale e delle sanzioni. Art. 1 co. 186 – Riduzione contributiva per nuovi iscritti alle Gestioni artigiani e commercianti INPS I lavoratori che si iscrivono per la prima volta nel corso del 2025 alle Gestioni INPS degli artigiani e dei commercianti possono beneficiare di una riduzione contributiva del 50%, previa comunicazione all’INPS. Questa misura è alternativa rispetto ad altre agevolazioni vigenti che prevedono riduzioni di aliquota. Ambito soggettivo L’agevolazione è fruibile da imprenditori individuali, soci di società e collaboratori familiari dei soggetti sopra indicati. Anche i soggetti in regime forfetario possono beneficiare dell’agevolazione. Ambito oggettivo La riduzione contributiva si applica sia sui contributi minimi sia su quelli a percentuale calcolati sulla base dei redditi d’impresa complessivamente dichiarati. Durata L’agevolazione è fruibile per 36 mesi, in modo continuativo, a partire dalla data di avvio dell’attività d’impresa o di primo ingresso nella società nel 2025. Accredito contributivo Per l’accredito della contribuzione si applicano le disposizioni della Gestione separata INPS. Il pagamento di un importo complessivo pari al contributo calcolato sul minimale di reddito attribuisce il diritto all’accreditamento di tutti i contributi mensili relativi a ciascun anno solare. Se viene versato un importo inferiore, i mesi accreditati sono proporzionalmente ridotti. Art. 1 co. 206 – Bonus per le nuove nascite È previsto un bonus nella misura di 1.000 euro una tantum per i figli nati o adottati dall’1.1.2025. Il bonus è erogato, su domanda, dall’INPS. L’erogazione è prevista nel mese successivo a quello di nascita o di adozione. Il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente deve avere un ISEE non superiore a 40.000 euro annui. Art. 1 co. 386 - 389 - Fabbricati locati a dipendenti neoassunti Le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati locati dai dipendenti assunti a tempo indeterminato nel 2025 non concorrono a formare il reddito ai fini fiscali per i primi 2 anni dalla data di assunzione, entro il limite complessivo di 5.000 euro annui. Questa disposizione si applica ai dipendenti che: Art. 1 co. 390 e 391 – Fringe Benefit, incremento della soglia di non imponibilità Per gli anni 2025, 2026 e 2027, la soglia di non imponibilità dei fringe benefit è stata elevata da 258,23 euro a 1.000 euro per tutti i dipendenti e a 2.000 euro per i dipendenti con figli fiscalmente a carico. Questa nuova soglia include anche le somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche, come il servizio idrico integrato, l'energia elettrica e il gas naturale. Inoltre, rientrano nel limite anche le spese per l'affitto della prima casa e gli interessi sul mutuo relativo all'abitazione principale. Art. 1 co. 395 – Trattamento integrativo speciale per i settori turistico, ricettivo e termale Ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e del comparto del turismo, inclusi gli stabilimenti termali, viene riconosciuto un trattamento integrativo speciale pari al 15% delle retribuzioni lorde per il lavoro notturno e straordinario nei giorni festivi. Questo beneficio è riservato ai lavoratori con un reddito di lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro nel 2024 e può essere richiesto per i periodi di paga dal 1° gennaio 2025 al 30 settembre 2025. Il trattamento non concorre alla formazione del reddito. Art. 1 co. 399 e 400 - IRES premiale Viene prevista la proroga per il 2025, 2026 e 2027 della super-deduzione per le nuove assunzioni di personale a tempo indeterminato di cui all’art. 4 del DLgs. 216/2023. Art. 1 co. 406 - 422 – Decontribuzione Sud A partire dal 2025, è introdotto un nuovo sgravio contributivo per i datori di lavoro privati che assumono lavoratori a tempo indeterminato nelle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. Sono esclusi i datori di lavoro del settore agricolo, i contratti di lavoro domestico e di apprendistato, e specifici soggetti come gli enti pubblici economici. L'agevolazione consiste in un esonero parziale dal versamento dei contributi previdenziali, con percentuali e importi massimi variabili a seconda dell'anno e del numero di dipendenti. Per esempio, nel 2025 l'esonero è del 25% (massimo 145 euro mensili), mentre nel 2029 è del 15% (massimo 75 euro mensili). L'esonero è concesso se vengono rispettate le condizioni di regolarità contributiva e obblighi di assunzione di disabili. Per le microimprese e le piccole e medie imprese, l'esonero è concesso nei limiti del regolamento UE sugli aiuti de minimis. Per le altre imprese, è necessario dimostrare un incremento occupazionale annuale e ottenere l'autorizzazione della Commissione europea. L'esonero non è cumulabile con altre agevolazioni specifiche, come gli incentivi per l'assunzione di giovani under 35, il bonus giovani, il bonus donne e il bonus ZES unica per il Mezzogiorno. Art. 1 co. 427 – 448 – Credito d’imposta transizione 5.0 Sono state introdotte alcune modifiche alla disciplina del credito d’imposta per investimenti transizione 5.0, tra cui: - l’incremento della misura del beneficio, con un’aliquota del 35% per investimenti fino a 10 milioni di euro. - un ulteriore incremento della base di calcolo per gli impianti fotovoltaici. - la possibilità di cumulo con il credito d’imposta ZES unica Mezzogiorno e altre agevolazioni finanziate con risorse europee. Le modifiche si applicano retroattivamente agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2024. Art. 1 co. 436 – 444 – IRES premiale Solo per il 2025, l’aliquota IRES sarà ridotta dal 24% al 20% sul reddito d’impresa dichiarato, per le società che rispettano le seguenti condizioni: - Destinazione a riserva di almeno l’80% degli utili dell’esercizio 2024. - Investimento di una quota di tali utili accantonati (non inferiore a 20.000 euro) nell’acquisto, anche mediante leasing, di nuovi beni strumentali 4.0 e 5.0. - Effettuazione di nuove assunzioni di dipendenti a tempo indeterminato, con incremento occupazionale. Art. 1 co. 445 – 448 – Credito d’imposta investimenti 4.0 Per il 2025, l’agevolazione per i beni immateriali 4.0 è abrogata. Inoltre, viene introdotto un tetto di spesa per il credito d’imposta relativo agli investimenti in beni materiali 4.0, con necessità di presentare apposite comunicazioni. L’ordine cronologico di presentazione delle domande diventa rilevante per l’utilizzo dell’agevolazione. Art. 1 co. 461 – Nuova Sabatini Viene previsto l’incremento dello stanziamento di: - 400 milioni di euro per l’anno 2025; - 100 milioni di euro per l’anno 2026; - 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029. Art. 1 co. 554 – 546 – Credito d’imposta per la ZES Unica Mezzogiorno Il credito d’imposta per investimenti nella ZES unica Mezzogiorno, di cui all’art. 16 del DL 124/2023, è riconosciuto anche per il 2025 Art. 1 co. 663 – Proroga delle esenzioni relative al sisma dell’Italia centrale 2016-2017 La legge di bilancio 2025 ha prorogato alcune agevolazioni per i Comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017. Le esenzioni dall'IRPEF, IRES e IMU per i fabbricati distrutti o inagibili sono estese fino alla loro ricostruzione o agibilità, e comunque non oltre il 31 dicembre 2025. Inoltre, l'esenzione dall'imposta di bollo e di registro per istanze, contratti e documenti presentati alla Pubblica Amministrazione è prorogata, così come l'esenzione dal canone unico per l'occupazione di spazi pubblici e l'esposizione di mezzi pubblicitari per le attività nei Comuni interessati dagli eventi sismici. Art. 1 co. 679 – Esenzione IMU per il sisma delle Marche e dell’Umbria del 2022 È prevista l’esenzione dall’IMU per i fabbricati ad uso abitativo ubicati nei territori delle Regioni Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici del 9 novembre 2022 e del 9 marzo 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza. L'esenzione si applica ai fabbricati distrutti o dichiarati inagibili, per l'anno 2025 o fino alla loro ricostruzione o agibilità, se questa avviene prima del 31 dicembre 2025. Art. 1 co. 860 – Obbligo di PEC per gli amministratori di società A partire dal 1° gennaio 2025, gli amministratori di imprese costituite in forma societaria saranno obbligati a indicare il proprio domicilio digitale presso il Registro delle imprese. Questo implica che tutti gli amministratori dovranno attivare un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) e comunicarlo al Registro delle imprese, se non ne sono già in possesso. Al momento, non sono stati previsti termini specifici per l'adempimento né sanzioni per il mancato rispetto di questo obbligo.