Con l'entrata in vigore della Legge di Bilancio 2024, l'attenzione è stata catturata dall'articolo 1, comma 72, della L. 213/2023, che stabilisce una proroga significativa dei termini relativi alle delibere di approvazione delle aliquote e dei regolamenti IMU per l'anno 2023. Questa proroga, limitata al 2023, rappresenta una deviazione dai termini ordinari indicati nell'art. 1 commi 762 e 767 della L. 160/2019. In particolare, la proroga si articola in due fasi distinte: Le delibere di approvazione delle aliquote IMU e dei relativi regolamenti per il 2023 sono considerate "tempestive" se inserite nel Portale del federalismo fiscale entro il 30 novembre 2023, estendendo il termine originario del 14 ottobre 2023. Tali delibere devono essere pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia entro il 15 gennaio 2024, ritardando il termine originario del 28 ottobre 2023. La stessa proroga si applica anche ai termini dell'art. 13, comma 15-ter, del DL 201/2011, riguardante l'inserimento e la pubblicazione delle delibere relative a tributi locali diversi dall'IMU, dall'addizionale comunale all'IRPEF e dall'IMU. La rilevanza di questa proroga emerge quando si considerano gli effetti sui contribuenti. Se le delibere IMU sono inserite e pubblicate nei termini prorogati, i regolamenti e le aliquote adottati con tali delibere influiranno sulla determinazione dell'imposta dovuta per il 2023. Ciò può comportare una variazione dell'importo pagato dai contribuenti entro il 18 dicembre 2023, termine "ordinario" per il versamento del saldo IMU per il 2023. Nel caso in cui l'importo già versato risulti inferiore all'imposta definitivamente dovuta, a causa degli effetti delle delibere "prorogate", il contribuente è tenuto a versare la differenza entro il 29 febbraio 2024, senza l'applicazione di sanzioni ed interessi. Al contrario, se l'importo versato è superiore all'imposta dovuta, il rimborso del tributo locale pagato in eccedenza segue le regole ordinarie, come stabilisce l'art. 1 comma 164 della L. 296/2006. È importante sottolineare che queste disposizioni non riguardano gli enti non commerciali, come definiti nell'art. 1 comma 759 lett. g) della L. 160/2019. Per tali enti, il versamento della seconda rata dell'IMU per il 2023, pari al 50% dell'imposta corrisposta per il 2022, doveva essere effettuato entro il 18 dicembre 2023. La terza e ultima rata, calcolata sulla base delle aliquote del 2023, dovrà essere versata entro il 17 giugno 2024. Guardando al futuro, la Legge di Bilancio 2024 introduce un'ulteriore proroga "a regime" con l'art. 1 comma 74 della L. 213/2023. Dal 2024, se i termini di inserimento nel Portale del federalismo fiscale e di pubblicazione sul sito del Dipartimento delle Finanze cadono di sabato o domenica, sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo. Questa disposizione si applica anche ai termini relativi ai tributi locali, come definiti dall'art. 13 comma 15-ter del DL 201/2011. In conclusione, la proroga dei termini per le delibere IMU rappresenta una risposta legislativa alle esigenze contingenti, garantendo ai contribuenti un periodo adeguato per l'approvazione e la pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti. La vigilanza sul rispetto di tali termini diventa cruciale per evitare possibili incongruenze nella determinazione dell'imposta locale.