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Circolare legge di bilancio 2024 - principali novità

2024-01-11 13:55

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La nuova legge di bilancio 2024 rappresenta un importante passo verso una gestione finanziaria mirata e responsabile. Le nuove disposizioni puntano a promuove

Egregi Signori,


di seguito si fornisce un riassunto con le principali novità in materia fiscale e di agevolazioni, contenute nella L. 30.12.2023 n. 213 (legge di bilancio 2024), in vigore dal 1° gennaio 2024


 


* * *


 


Art. 1 co. 7 - Proroga del Fondo di garanzia per la prima casa


La scadenza per l'accesso al Fondo di garanzia per la prima casa, nel regime che consente garanzie fino all'80% della quota capitale per i finanziamenti concessi, è stata spostata al 31 dicembre 2024, come previsto dall'art. 64 co. 3 del DL 73/2021.


Si rammenta che questa agevolazione è destinata esclusivamente ai finanziamenti che superano l'80% del limite di finanziabilità. I soggetti ammissibili a questo beneficio, a condizione di avere un ISEE non superiore a 40.000 euro all'anno, sono:


-         giovani coppie;


-         famiglie monoparentali con figli minori;


-         inquilini di immobili di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari, indipendentemente dalla loro denominazione;


-         giovani di età inferiore ai 36 anni.


 


Art. 1 co. 16 e 17 - Fringe benefit - Incremento della soglia di non imponibilità


Per il 2024, viene previsto un incremento temporaneo della soglia di non imponibilità del fringe benefit a:


-         1.000 euro, per tutti i dipendenti;


-         2.000 euro, per i soli lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico.


La norma amplia, per tutti i dipendenti (con o senza figli a carico), l’ambito oggettivo di applicazione della soglia di esenzione, facendo rientrare nel suddetto limite anche le somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro per il pagamento:


-         delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale;


-         delle spese per l’affitto della prima casa ovvero degli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.


 


Art. 1 co. 18 - Riduzione del canone RAI


Per l’anno 2024, viene rideterminata in 70 euro annui (in luogo di 90 euro) la misura del canone per l’abbonamento alla televisione per uso privato (art. 1 co. 40 della L. 232/2016).


 


Art. 1 co. 19 e 20 - Riduzione imposta sostitutiva sui premi di produttività dipendenti


Viene confermata anche per il 2024 la riduzione dal 10% al 5% dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali, regionale e comunale, sui premi di risultato, prevista dall’art. 1 co. 182 della L. 28.12.2015 n. 208.


 


Art. 1 co. 52 e 53 – Rivalutazione di partecipazioni e terreni


Viene prorogato il regime per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni non quotate, così come previsto dall'articolo 5 della Legge 448/2001, confermando l’applicazione anche alle partecipazioni negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione. Allo stesso modo, viene prorogata anche la rivalutazione dei terreni (sia agricoli che edificabili) contemplata dall'articolo 7 della stessa Legge 448/2001.


La rideterminazione del valore delle partecipazioni non quotate e dei terreni richiederà l'intervento di un professionista abilitato entro il 30 giugno 2024 (ad esempio, un dottore commercialista, un geometra, un ingegnere, ecc.) per redigere e asseverare la perizia di stima della partecipazione o del terreno.


La rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni (quotate e non quotate) e dei terreni per l’anno 2024 prevede l’applicazione dell’imposta sostitutiva con aliquota unica del 16%, che dovrà essere versata per l’intero ammontare entro il 30 giugno 2024 oppure, in caso di opzione per il versamento rateale, in tre rate annuali di pari importo scadenti rispettivamente il 30 giugno 2024, il 30 giugno 2025 e il 30 giugno 2026.


 


 


Art. 1 co. 63 – Aumento aliquota cedolare secca locazioni brevi


La Legge di Bilancio 2024 ha apportato modifiche significative alle locazioni brevi regolamentate dall'articolo 4 del Decreto Legislativo 50/2017, che regolamenta i contratti di breve durata per l'affitto di immobili, influenzando direttamente l'applicazione della cedolare secca.


Si è innalzata l'aliquota della cedolare secca al 26% per i contratti di locazione breve a partire dal 1° gennaio 2024. Tuttavia, è stata prevista la possibilità di mantenere l'aliquota ordinaria del 21% su un solo immobile adibito alla locazione breve.


Un'importante novità riguarda l'adeguamento delle normative relative alle ritenute fiscali sulle locazioni brevi, dove gli intermediari (quali operatori immobiliari o gestori di portali telematici) sono tenuti a operare una ritenuta fiscale del 21% sul pagamento dei canoni di locazione breve. Tale ritenuta, a partire dal 2024, è considerata sempre un acconto.


 


Art. 1 co. 64, 65 e 66 – Plusvalenze da cessioni fabbricati oggetti di interventi con superbonus


A decorrere dal 1° gennaio 2024, rientrano tra i redditi imponibili le plusvalenze realizzate dalla cessione di immobili sui quali sono stati realizzati interventi con il superbonus, di cui all’art. 119 del DL 34/2020, che si sono conclusi da non più di 10 anni all’atto della cessione.


Sono esplicitamente esclusi gli immobili acquisiti per successione o che sono stati adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte dei 10 anni antecedenti alla cessione.


Alle suddette plusvalenze risulta possibile applicare l’imposta sostitutiva dell’IRPEF del 26%, di cui all’art. 1 co. 496 della L. 266/2005.


 


Art. 1 co. 71 – Esenzione IMU per gli immobili posseduti e utilizzati da enti non commerciali


Con la legge di bilancio 2024, viene specificato che l'art. 1 co. 759 lett. G della L. 160/2019, relativo all'esenzione dall'IMU per gli enti non commerciali, e le normative richiamate o sostituite da questa disposizione, devono essere interpretate nel modo in cui gli immobili degli enti non commerciali vengono considerati:


-         Come "posseduti" anche nel caso in cui vengano dati in comodato d'uso a un altro ente non commerciale, collegato in modo funzionale o strutturale all'ente concedente, a patto che l'ente beneficiario svolga esclusivamente le attività istituzionali stabilite dall'articolo 7 comma 1 lettera i) del Decreto Legislativo 504/92, senza fini commerciali.


-         Come "utilizzati" anche quando le attività istituzionali di cui all'articolo 7 comma 1 lettera i) del Decreto Legislativo 504/92 non vengono attualmente esercitate, a condizione che questa mancanza non comporti la cessazione definitiva dell'utilizzo dell'immobile per lo svolgimento delle predette attività.


 


Art. 1 co. 72 e 73 – Proroga delle delibere per il 2023 per l’IMU, con versamento dell’eventuale maggiore imposta dovuta


Per l'anno 2023, sono state prorogate le scadenze relative alle delibere di approvazione delle aliquote e dei regolamenti IMU. Questa proroga stabilisce che le delibere per il 2023 devono essere inserite nella sezione dedicata del Portale del federalismo fiscale entro il 30 novembre 2023 (anziché entro il termine ordinario del 14 ottobre 2023) e pubblicate sul sito del Dipartimento delle Finanze entro il 15 gennaio 2024 (invece del termine ordinario del 28 ottobre 2023).


In tal caso, qualora si verificasse una differenza di imposta in eccesso rispetto all'IMU pagato il 18 dicembre 2023 (scadenza ordinaria per il saldo 2023), la stessa andrà saldata entro il 29 febbraio 2024 senza applicare sanzioni o interessi. Viceversa, qualora si verificasse una differenza di imposta a credito, la stessa potrà essere richiesta a rimborso o compensazione.


 


Art. 1 co. 86 e 87 – Variazione catastale degli immobili oggetto di interventi superbonus


Con riguardo alle unità immobiliari oggetto di interventi che danno diritto al super-bonus, di cui all’art. 119 del DL 34/2020, l’Agenzia delle Entrate potrà verificare se sia stata presentata la dichiarazione Docfa, anche al fine di eventuali variazioni della rendita catastale.


Sono quindi previsti controlli sulle dichiarazioni Docfa che dovranno essere con-formi ai lavori effettivamente realizzati sugli immobili.


 


Art. 1 co. 88 – Interventi edilizi, aumento della ritenuta sui “bonifici parlanti”


A decorrere dal 1° marzo 2024 la ritenuta di acconto che viene applicata sui “bonifici parlanti” salirà dall’8% all’11%.


 


Art. 1 co. 89 e 90 – Ritenuta sulle provvigioni degli agenti di assicurazione


Dal 1° aprile 2024, saranno soggette a ritenuta d’acconto anche le provvigioni percepite:


-         dagli agenti di assicurazione per le prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione;


-         dai mediatori di assicurazione per i loro rapporti con le imprese di assicurazione e con gli agenti generali delle imprese di assicurazioni pubbliche o loro controllate che rendono prestazioni direttamente alle imprese di assicurazione in regime di reciproca esclusiva.


 


Art. 1 co. 91 – Nuove aliquote per IVIE e IVAFE


Sono previsti aumenti nelle aliquote delle imposte patrimoniali relative agli investimenti esteri. A partire dal 2024, l'IVIE passerà dal 0,76% precedente all'1,06%, mentre l'IVAFE aumenterà dal precedente 0,2% allo 0,4%. Tuttavia, questo aumento si applicherà esclusivamente ai prodotti finanziari detenuti in Paesi considerati "black list".


 


Art. 1 co. 92 lett. C – Plusvalenze sulle cessioni di metalli preziosi


Le plusvalenze realizzate tramite la vendita o il rimborso di metalli preziosi, purché si trovino in stato grezzo o monetato, vengono considerate reddito imponibile ai sensi dell’art. 67 co. 1 lett. c-ter) del TUIR. Questo tipo di reddito richiede la liquidazione, nel quadro RT del modello REDDITI, di un'imposta sostitutiva del 26% sulla plusvalenza conseguita.


Per determinare la base imponibile, l'articolo 68 comma 6 del TUIR stabilisce che la plusvalenza è la differenza tra il corrispettivo ottenuto, o il valore dei beni rimborsati, e il costo, o valore di acquisto soggetto a tassazione, aumentato da ogni altro onere pertinente, escludendo gli interessi passivi.


La legge di bilancio 2024 modifica l'articolo 68 comma 7 lettera d) del TUIR e, qualora non fosse possibile documentare il costo di acquisto, l'ammontare imponibile come reddito diverso sarà pari all’intero corrispettivo ottenuto.


 


 


 


Art. 1 co. 126, 127, 128, 129 e 130 - Riscatto periodi non coperti da contribuzione


La Legge di bilancio 2024 consente a chi non ha contribuito prima del 1995 di riscattare fino a 5 anni di contributi mancanti, anche non consecutivi, prima del 2024. Questo vale per chi non ha copertura contributiva presso fondi pensione obbligatori e i costi del riscatto possono essere pagati in rate o in un'unica soluzione. La normativa si basa su quanto introdotto nel 2019 e consente ai destinatari di integrare i contributi mancanti.


 


Art. 1 co. 139 e 140 – Quota 103


Anche nel 2024 potranno accedere al pensionamento anticipato “quota 103” i lavoratori che maturano 63 anni di età e 41 anni di contributi. La pensione, erogata integralmente con il sistema contributivo, non potrà superare 4 volte il trattamento minimo (anziché 5) sino al raggiungimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia (attualmente 67 anni).


 


Art. 1 co. 154 – Incremento contribuzione Gestione Separata


A decorrere dall’anno 2024, per gli iscritti alla Gestione separata INPS, che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo diverse dall’esercizio di imprese commerciali, compreso l’esercizio in forma associata di arti e professioni, un incremento dell’aliquota aggiuntiva dovuta alla Gestione separata pari a 0,35 punti percentuali.


 


Art. 1 co. 164 e 165 – Permanenza in servizio medici e infermieri


Vengono modificati i limiti massimi di permanenza in servizio per i dirigenti medici e sanitari nonché per gli infermieri del Servizio sanitario nazionale oltre il limite del quarantesimo anno di servizio effettivo, fermo restando il limite massimo anagrafico di 70 anni. Per i medici di ruolo dell’INPS e dell’INAIL, con decorrenza 1 ° gennaio 2024, il limite è stabilito al compimento del settantesimo anno di età.


 


Art. 1 co. 180, 181 e 182 – Decontribuzione lavoratrici madri


Per il triennio 2024-2026, la Legge di bilancio prevede un'esenzione totale dei contributi previdenziali per le donne lavoratrici madri di tre o più figli, impiegate con contratto a tempo indeterminato, fino al diciottesimo anno del figlio più giovane, entro un limite massimo annuo di 3.000 euro, calcolato su base mensile. A titolo sperimentale, nell'anno 2024, questa esenzione si estende anche alle donne lavoratrici madri di due figli con contratto a tempo indeterminato, fino al decimo anno del figlio più piccolo.


 


Art. 1 co. 249 – Credito di imposta per la ZES unica Mezzogiorno


Il credito d’imposta per investimenti nella ZES unica Mezzogiorno, di cui all’art. 16 del DL 124/2023, è riconosciuto nel limite complessivo di spesa di 1,8 miliardi di euro per il 2024.


 


Art. 1 co. 256 – Rifinanziamento Legge Sabatini


In relazione alla c.d. “nuova Sabatini”, di cui all’art. 2 del DL 69/2013, viene previsto l’incremento dello stanziamento di 100 milioni di euro per l’anno 2024.


 


Art. 1 co. 312, 313 e 314 – Fondo Erasmus per l’erogazione di borsa di studio esenti da tassazione


Viene istituito dal Ministero dell’Università e della Ricerca il Fondo per l’Erasmus italiano, volto a concedere borse di studio, esenti da tassazione fiscale, agli studenti iscritti a corsi di laurea o magistrale partecipanti a programmi di mobilità tramite convenzioni secondo l'art. 5 co. 5-bis del DM 22.10.2004 n. 270.


La determinazione degli importi erogabili, le procedure per richiedere e ottenere le borse di studio, nonché il valore dell’ISEE per l’accesso al beneficio, saranno definiti attraverso un decreto emanato dal Ministero dell’Università e della Ricerca.


 


Art. 1 co. 443, 444 e 445 – Fondo emergenza agricoltura


Viene istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, un Fondo dedicato a sostenere gli investimenti delle imprese che operano nei settori agricolo, agroalimentare, zootecnico e della pesca. Il suo obiettivo principale è intervenire in situazioni di crisi di mercato causate da eventi imprevisti.


La definizione dei criteri e delle procedure per la distribuzione delle risorse spetta al suddetto Ministero.



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